DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

Legge 28 febbraio 1985 n. 47 – Legge 23 dicembre 1996 n. 662 

Documenti:

  •  copia (anche non autentica) della domanda di sanatoria (da non allegare all’atto). Occorre la copia autentica solo se si tratta di atto con agevolazioni;
  •  ricevuta (anche non autentica) di pagamento dell’intera oblazione dovuta (il totale pagamento e’ richiesto a pena di improcedibilita’ della domanda), eventualmente maggiorata degli interessi legali. In caso di mancato pagamento nei termini, doveva essere pagata una somma pari al triplo di quanto non versato, entro il giorno  1 aprile 1997. Sono stati riaperti i suddetti termini di pagamento, ma in tal caso e’ necessario versare anche gli interessi legali. Non occorre alcun pagamento di oneri concessori ai fini della stipula dell’atto;
  •  Richiesta di parere dell’Autorita’ preposta alla tutela dei vincoli di cui all’art. 32 della legge 47/85 (si tratta solo dei vincoli culturali, paesistici, idrogeologici previsti nel vecchio testo dell’art. 32, cfr. l’art. 32, comma 43-bis, del d.l. n. 269/2003).

In caso di decorso del termine di 180 giorni dalla richiesta del parere, la formazione del silenzio-rifiuto non impedisce la stipula dell’atto.
Ove sia maturato il silenzio assenso, e’ necessaria, per la stipula dell’atto, l’avvenuta emissione del parere favorevole.

Aspetti da verificare:

  • controllare che la domanda sia stata presentata entro il 30 giugno 1987;
  • controllare che la domanda di sanatoria identifichi l’immobile che ne costituisce;
  • verificare che non esistano vincoli culturali, paesistici, idrogeologici (in caso contrario, occorre la richiesta di parere di cui sopra).

NOTE:

  • L’oblazione deve essere maggiorata degli interessi legali, se pagata fuori termine. Il termine per il pagamento dell’oblazione tripla, per mancato versamento del vecchio condono, era il 31 marzo.